La normativa fiscale sulla ritenuta d'acconto è disciplinata principalmente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che regola le modalità di applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi.
La normativa fiscale sulla ritenuta d'acconto è disciplinata principalmente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che regola le modalità di applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi. Gli articoli più rilevanti sono l'art. 23, che riguarda i redditi da lavoro dipendente, e l'art. 25, che si applica ai redditi da lavoro autonomo e ad altre prestazioni soggette a ritenuta.
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, integra la disciplina specificando le categorie reddituali su cui la ritenuta va applicata. In particolare, vengono dettagliati i redditi di lavoro autonomo, provvigioni, compensi occasionali, interessi e redditi di capitale, premi e indennità.
Le aliquote di ritenuta sono stabilite in base alla tipologia di reddito e al soggetto percettore. Per i professionisti residenti, l'aliquota ordinaria è fissata al 20%. Per i soggetti non residenti, si applica un'aliquota del 30%. Alcune categorie, come gli agenti e mediatori assicurativi, sono soggette ad aliquote specifiche come quella del 23%, introdotta dalla Circolare 7/2024 dell'Agenzia delle Entrate.
Il versamento della ritenuta è un obbligo del sostituto d'imposta e deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso, utilizzando il modello F24 in modalità telematica. Il codice tributo più utilizzato è il 1040, relativo alle ritenute su redditi di lavoro autonomo.
È inoltre obbligatoria la Certificazione Unica (CU), che documenta annualmente le ritenute operate, i compensi corrisposti e le eventuali detrazioni applicate. Questa certificazione deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate e consegnata al percipiente entro i termini previsti dalla normativa vigente.
In caso di omissione o ritardo nel versamento, si applicano sanzioni amministrative dal 20% al 30% dell'imposta non versata. È possibile ridurre l'importo delle sanzioni tramite il ravvedimento operoso, variabile in base al tempo trascorso dalla scadenza. Se l'omesso versamento supera i 150.000 euro per periodo d'imposta, si configura un illecito penale punibile con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, come previsto dall'art. 10-bis del D.Lgs. 74/2000.
La normativa sulla ritenuta d'acconto è soggetta ad aggiornamenti derivanti da leggi finanziarie annuali e decreti attuativi, che possono modificare aliquote, soggetti obbligati o modalità operative. Per questo motivo, è necessario monitorare le circolari dell'Agenzia delle Entrate e le novità legislative per garantire la corretta applicazione degli obblighi fiscali.